La normativa
La legge 81/2008 ha chiarito molti aspetti oscuri per la gestione di un aspetto tanto delicato quanto importante all’interno delle strutture dedicate all’istruzione: la sicurezza. Solo tenendo conto dell’edilizia scolastica, esistono due leggi dedicate al tema, la L. 23-96 – Norme per l’edilizia scolastica e la L. 340/97 – Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica; il decreto citato fornisce indicazioni e prescrizioni precise per i lavoratori e i giovanissimi che frequentano questi spazi.
Il D.Lgs 81/08 precisa innanzitutto che alla definizione di “lavoratore” sono equiparati gli allievi degli istituti di istruzione e che nel campo di applicazione della normativa rientrano, a pieno titolo, anche le scuole (art 3):
Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado.
Il ruolo del Dirigente Scolastico
Nella scuola devono essere quindi individuate, come in un qualsiasi posto di lavoro, le figure di riferimento della normativa.
Il datore di lavoro, nell’istituzione scolastica, è il Preside, che ha due ruoli fondamentali:
- obbligo di valutazione dei rischi
- nomina degli addetti alla sicurezza
La valutazione dei rischi avviene con il supporto del personale tecnico degli enti locali, e la sua fase finale corrisponde con la redazione del DVR, Documento di Valutazione Rischi; si occupa poi della nomina dell’RSPP, degli addetti alle emergenze e di comunicare il nominativo dell’RLS all’INAIL.
Alunni e personale della scuola
Gli allievi sono visti come lavoratori: godono quindi di un unico importante diritto, cioè di operare in un ambiente di lavoro salutare e confortevole, a riparo da ogni rischio.
Tutti i docenti svolgono invece le funzioni dei preposti: devono vigilare sull’effettiva messa in pratica delle norme sulla sicurezza sul lavoro, informare e formare su tali norme e segnalare eventuali anomalie.
Per quanto riguarda le figure designate dalla normativa, abbiamo:
- RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): può essere lo stesso Dirigente Scolastico a ricoprire questo ruolo o chiunque faccia parte del personale, sotto designazione del Preside, o un elemento esterno (come accade in alcuni complessi scolastici). Per diventare RSPP bisogna frequentare un corso di 76 ore, da cui si ottiene l’abilitazione con il 90% della frequenza e il superamento di un test; se si hanno già titoli specifici il percorso di formazione non è richiesto in formula completa.
- RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): è un vero e proprio intermediario, tra datore di lavoro e lavoratori, quindi in questo caso tra Dirigente e allievi. Non è quindi un obbligo designare questa figura, ma un diritto per i lavoratori. Nel caso della scuola non sono però gli alunni a procedere alla sedignazione, ma l’RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) o l’RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale). Il DM 382/98 individua 1 RLS nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti (esclusi i lavoratori/studenti) e 3 nelle unità scolastiche da 201 a 1000 dipendenti (esclusi i lavoratori/studenti). Gli obblighi dell’RLS sono: avvertire il Dirigente scolastico sui rischi individuati nella scuola, mantenere il segreto d’ufficio.
- Addetti alle emergenze: si tratta di figure che entrano in azione per il primo soccorso e per gli incendi. La nomina non può essere rifiutata, a meno che non ci siano gravi problemi.
I rischi nella scuola
Ma quali sono i rischi concreti che si corrono negli edifici scolastici? In generale si parla di:
- rischi infrastrutturali
- rischio Incendio
- cadute accidentali e rischi da uso di videoterminali
- stress lavoro correlato
- rischio chimico o biologico, negli istituti in cui ci siano laboratori.
Il vero fattore da tener presente è la quantità di persone presenti nell’edificio contemporaneamente, e l’età dei lavoratori della scuola, gli alunni, spesso ancora minorenni.
La cosa fondamentale rimane il rispetto della normativa e la segnalazione di eventuali problemi, ma soprattutto una continua e puntuale formazione. Bambini e giovani hanno il diritto di imparare in un ambiente sicuro.
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